Riforma VDS 2026: cosa prevede la bozza e quali regole restano in vigore
BackAggiornamento del 27 luglio 2026
La riforma del VDS presentata dall’Aero Club d’Italia è ancora una bozza di revisione del DPR 133/2010. Al momento non risulta entrato in vigore un nuovo regolamento che sostituisca l’attuale Attestato VDS con una Licenza VDS Sportiva.
La risposta più importante: cosa vale oggi?
Oggi continuano a valere la Legge 25 marzo 1985, n. 106, il DPR 9 luglio 2010, n. 133 e i successivi provvedimenti applicabili al settore VDS, compreso il decreto ministeriale n. 503 del 10 dicembre 2021.
Questo significa che, fino alla pubblicazione e all’entrata in vigore di nuovi atti:
- il titolo previsto dall’ordinamento resta l’Attestato di idoneità al pilotaggio VDS;
- continuano ad applicarsi le qualifiche e le abilitazioni oggi previste;
- non esiste ancora una procedura obbligatoria di conversione verso una nuova licenza;
- scuole, piloti e proprietari devono fare riferimento alle regole vigenti, non alle anticipazioni della riforma.
La distinzione è semplice ma fondamentale: una presentazione istituzionale descrive un progetto; una norma pubblicata stabilisce obblighi e diritti.
Da dove nasce la futura Licenza VDS Sportiva
Durante il primo Avioraduno nazionale AeCI, il 20 giugno 2026 a Castiglione del Lago, l’Aero Club d’Italia ha presentato una bozza di riforma del DPR 133/2010, regolamento di attuazione della Legge 106/1985 sul volo da diporto o sportivo.
La proposta punta a riorganizzare il sistema VDS con un percorso formativo più strutturato e progressivo. Tra i temi illustrati figurano una futura Licenza VDS Sportiva, nuovi livelli di preparazione, criteri più omogenei per scuole ed esami e una diversa articolazione delle possibilità operative.
Sono indicazioni importanti perché mostrano la direzione di lavoro scelta da AeCI. Non sono però, da sole, regole già applicabili.
Cosa prevede la bozza
Secondo quanto illustrato nella presentazione AeCI, la riforma potrebbe introdurre:
- una Licenza VDS Sportiva al posto dell’attuale attestato;
- un percorso addestrativo progressivo, articolato per livelli;
- una maggiore standardizzazione della formazione e degli esami;
- regole transitorie e crediti per chi possiede già attestati, abilitazioni o qualifiche;
- una relazione più esplicita tra titolo del pilota, equipaggiamento dell’aeromobile e tipo di spazio aereo o aeroporto utilizzabile.
Nel corso della presentazione sono circolati anche riferimenti a ore minime di addestramento, percorsi abbreviati e modalità di conversione. Questi elementi devono essere letti come contenuti della proposta, non come requisiti già efficaci.
Cosa non è ancora deciso
Finché non saranno pubblicati i testi definitivi, restano aperti diversi punti essenziali:
- denominazione e struttura finale della nuova licenza;
- numero di ore teoriche e pratiche richieste;
- modalità di conversione degli attestati esistenti;
- crediti riconosciuti a piloti VDS base, avanzati o titolari di altre licenze;
- costi e procedure amministrative;
- requisiti delle scuole e dei corsi di aggiornamento;
- disciplina definitiva per accesso ad aeroporti e spazi aerei;
- date di entrata in vigore e periodi transitori.
Su questi aspetti è prematuro dare istruzioni operative. Chi promette oggi una procedura certa sta trasformando una bozza in una norma per decreto editoriale, potere che fortunatamente nessun blog possiede.
Ho già un Attestato VDS: devo fare qualcosa?
No, non per effetto della bozza.
Chi possiede un attestato VDS deve continuare a rispettare gli obblighi già previsti per validità, idoneità psicofisica, qualifiche, abilitazioni e impiego dell’apparecchio.
Non risulta oggi una conversione obbligatoria alla prima scadenza della visita medica, né un termine entro il quale presentarsi presso una scuola per ottenere la futura licenza.
Quando saranno pubblicate norme transitorie ufficiali, sarà possibile capire con precisione:
- quali titoli saranno convertiti automaticamente;
- quali piloti dovranno integrare la formazione;
- quali abilitazioni saranno riconosciute;
- entro quali scadenze dovranno essere completate le procedure.
Fino ad allora non serve anticipare corsi, spese o pratiche amministrative.
Sto iniziando ora un corso VDS: cambia qualcosa?
Al momento il percorso resta quello previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
La futura riforma potrebbe modificare durata, struttura e progressione dell’addestramento, ma una scuola non può applicare come obbligatorio un percorso non ancora entrato in vigore.
Prima di iscriversi è comunque utile chiedere alla scuola:
- quale programma didattico viene applicato;
- quali qualifiche sono comprese nel corso;
- quali costi sono inclusi;
- come saranno gestite eventuali disposizioni transitorie future.
Questa è buona pratica in qualsiasi fase normativa, non soltanto durante una riforma.
E gli apparecchi avanzati?
La bozza non modifica oggi lo status degli apparecchi già qualificati come avanzati. Continuano a valere i requisiti tecnici, documentali e manutentivi previsti dalla disciplina vigente.
Anche in questo caso, eventuali cambiamenti futuri dovranno essere definiti da atti ufficiali e accompagnati da disposizioni applicative.
Attenzione a tre livelli diversi
Per seguire correttamente la riforma conviene distinguere sempre tre passaggi:
1. Proposta o bozza
Descrive l’orientamento politico e tecnico della riforma. Può cambiare durante l’iter.
2. Norma pubblicata
È il testo approvato e pubblicato nelle sedi ufficiali. Stabilisce la disciplina generale e la data di entrata in vigore.
3. Regolamenti, circolari e procedure applicative
Spiegano come applicare concretamente la norma: modulistica, corsi, conversioni, crediti, scadenze e competenze degli enti coinvolti.
Per un pilota, sapere a quale livello appartiene una notizia è più utile del titolo sensazionale con cui viene raccontata.
Come seguire gli aggiornamenti senza confondersi
Le fonti da controllare sono:
- la sezione Normativa VDS del sito dell’Aero Club d’Italia;
- le comunicazioni ufficiali AeCI dedicate alla revisione del DPR 133/2010;
- la Gazzetta Ufficiale, quando sarà pubblicato un nuovo atto;
- eventuali provvedimenti e comunicazioni di ENAC per gli aspetti di competenza;
- le successive istruzioni operative destinate a scuole e piloti.
Baialupo aggiornerà questa guida quando sarà disponibile un testo normativo definitivo, separando chiaramente ciò che è stato approvato da ciò che resta ancora allo studio.
In sintesi
La riforma VDS 2026 è un progetto concreto e potenzialmente importante, ma la futura Licenza VDS Sportiva non è ancora il titolo vigente.
Per ora:
- resta valido l’attuale sistema VDS;
- nessun pilota deve convertire obbligatoriamente il proprio attestato;
- ore, crediti e procedure della futura licenza non sono ancora definitivi;
- ogni decisione operativa deve basarsi sui documenti ufficiali in vigore.
Seguire la riforma è necessario. Volare in anticipo rispetto alla legge, invece, non porta da nessuna parte.
Fonti ufficiali
- AeCI – 1° Avioraduno nazionale e presentazione della bozza di riforma del DPR 133/2010
- AeCI – Normativa VDS
- AeCI – Norme e regolamenti VDS
- AeCI – Presentazione dei nuovi manuali per le scuole di volo a motore VDS
Nota
Questo articolo ha finalità divulgative e non sostituisce i testi normativi, i regolamenti o le comunicazioni ufficiali degli enti competenti.
